Quello che segue è un caso particolare di come la burocrazia italiana sia rigida come un vecchio software scritto in Basic.
Lei è Maria (nome di fantasia). Ha 70 anni. È vedova, “finalmente”, dice lei, da poco meno di un mese. Col defunto marito viveva da separati in casa: un amore mai nato. Rimase incinta e allora matrimonio fu. Altri tempi. Divorziare? No, sembrava male. Cosa devono dire in paese? “Divorziano da vecchi?”
Non solo in paese, ma anche i figli. Sei figli, tre dei quali divorziati. Ma loro sono “giovani” e possono farlo. Lei, Maria, no.
Un giorno la figlia va dalla madre e chiede:
“Dove sta papà?”
“Non sono mica la sua badante.”
Si dirige così nella camera da letto del padre:
“Papà, stai ancora dormendo? Alzati, è mezzogiorno!”
E apre le finestre.
Segue un urlo. Il padre giace a terra. Morto.
La moglie dice alla figlia:
“Chiama quello dei morti e fallo portare via. Non voglio questo cataplasma in casa mia.”
Poi alza lo sguardo al cielo e mormora:
“Grazie.”
Maria si ritrova così nella condizione di potersi risposare con un suo vecchio amico. In entrambi i sensi.
Lui, Antonio (nome di fantasia), ha sempre amato Maria. Non si è mai sposato, ha avuto avventure sporadiche. L’ha aspettata per tutta la vita.
Ora può realizzare il suo sogno: sposare Maria.
Anche Maria vuole sposare Antonio, e chi se ne frega della pensione di reversibilità. Che comunque non le toccherebbe: la sua pensione era molto più alta di quella del defunto marito.
Maria e Antonio decidono di sposarsi subito. Niente anno di lutto. Era morto e sepolto. E al diavolo i pettegolezzi del paese.
Fanno le pubblicazioni e via: già dal quarto giorno dopo le pubblicazioni possono unirsi in matrimonio.
Il loro sarà un matrimonio solo civile. Niente chiesa: con i preti non è mai andata d’accordo.
Al Comune, loro due e due testimoni. Senza nemmeno i figli di lei.
Si recano dunque al Comune, all’Ufficio di Stato Civile. Li accoglie il dirigente. Li conosce entrambi: vivono in un piccolo paese.
“Buongiorno, accomodatevi pure. Come posso aiutarvi?”
Maria:
“Buongiorno, Michele. Io e Antonio vorremmo sapere quali documenti servono per il matrimonio.”
Michele:
“Documento d’identità, certificato di residenza, certificato di stato civile e i documenti dei testimoni.”
Interviene Antonio:
“Perfetto. Possiamo quindi già fissare la data del matrimonio.”
Michele, con fare sospetto:
“Certo… anche se forse è un po’ presto.”
Maria:
“E perché mai?”
Michele, imbarazzato:
“A che data avete pensato?”
Antonio:
“Tra un mesetto.”
Michele si alza, inforca gli occhiali, prende il Codice Civile e, con aria grave, inizia a leggere integralmente:
Art. 89 – Divieto temporaneo di nuove nozze
«Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.»
Maria scoppia a ridere e dice:
“Michè, io ho 70 anni! Di che gravidanza parliamo?”
Michele:
“Sì, Maria, tu hai 70 anni… ma, e c’è un ma, sul Codice non c’è scritto ‘escluse le donne da una certa età in poi’. È scritto invece che puoi rivolgerti al giudice. E, conoscendo i tempi della giustizia italiana…”
I nomi dei protagonisti di questa storia sono di fantasia.
Ma l’art. 89 del Codice Civile è reale.
E, ad oggi, ancora in vigore.
© 2026 Giovanni Crastolla – Riproduzione riservata
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